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Albi professionali
NORME SULL'OBBLIGATORIETÀ DELLA ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI R.D, 11.02.1929 n. 275
 
LEGGE 25 aprile 1938-XVI n° 897
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1938, n. 152)
Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari, ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
 
Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
 
Art. 7
Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo previsto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.Art. 3 - 6 e art. 8 - 11 Si omettono perché riguardanti la materia della custodia degli Albi, ora regolata dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n°. 382.