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Uso del timbro
NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE.
 
Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275;
vista la legge 25 aprile 1938, n. 897;
visto il D.L.L. 23 novembre 1944,n. 382;
Considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del timbro professionale;
il Consiglio del Collegio ha disposto:
 
Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista iscritto all'albo nell'interesse di enti, privati e uffici deve essere autenticato con l'apposizione del timbro impresso sull'elaborato ad inchiostro indelebile e con la propria firma.
 
Art. 2
Il bollo del timbro e l'apposizione della firma attesteranno che il professionista possiede i requisiti prescritti dalla legge, per l’iscrizione all'Albo Professionale.
 
Art. 3
Il Timbro, avrà forma circolare del diametro di mm. 35 e recherà l'attestazione del Collegio, nonché cognome e nome ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo professionale.
 
Art. 4
Il numero progressivo d'iscrizione non può essere attribuito ad un altro professionista in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario, neppure nel caso di un professionista che avesse cessato l'attività professionale e chiedesse di nuovo la propria iscrizione.
 
Art. 5
Alla consegna del timbro, che avverrà dietro pagamento del medesimo, l'iscritto apporrà la propria firma in un apposito registro quale attestazione di ricevuta e deposito di firma.
 
Art. 6
Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo per dimissioni volontarie o per trasferimento ad altro Collegio o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento e della comunicazione del provvedimento, se adottato ad iniziativa del Consiglio, restituire il timbro senza rimborso del medesimo. Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta annotando sull'apposito registro di cui all'art. 5 l'operazione di restituzione, nonché i motivi e la data. Il timbro a cura del Consiglio deve essere manomesso onde evitare la possibile utilizzazione.
 
Art. 7
Nell’eventualità il timbro deteriori o comunque sia inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarlo al Collegio, il quale a richiesta, e dietro pagamento, provvederà alla duplicazione. Nel caso in cui il timbro venisse smarrito, l'assegnatario dovrà farne denuncia immediata al Presidente del Collegio e alle autorità di P.S. o C.C. del luogo ove presumibilmente si è verificato l'evento.
 
Art. 8
I timbri che saranno rilasciati più di una volta porteranno la lettera "D". Tante volte saranno rilasciati, tante lettere "D" recheranno. Le duplicazioni dei timbri devono essere rimborsate al Collegio.
 
Art. 9
E' vietato provvedersi direttamente del timbro o di usare caratteristiche simili a quelle deliberate dal Collegio.
 
Art. 10
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante le iscrizioni nell'Albo alla data della presentazione dell’elaborato.
Agli enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni col facsimile del timbro.
 
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore da oggi I° gennaio 1956.