Art. 27
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1944
Umberto di Savoia
Note :
Bonomi-Tupin (1) Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98.
(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli nazionali.
(3) Le sanzioni disciplinari per il mancato versamento dei contributi sono previsti dall'art 2, L. 3 agosto 1949, n. 536 che così dispone: l'Art. 2. I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.
(4) Vedi nota 2 all'art. 6.
(5) Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale forense è stato dall'art. 1, D.Lgs. P. 21 giugno 1946, n. 6, ridotto ad uno per ogni distretto di Corte d'Appello.
(6) Vedi nota 2 all'art. 6.