Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica erano denominati “maurermeister”. Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920 n¡. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. Decreto legge 22 febbraio 1924 n. 211; - senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.
Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929
(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1929, n. 65.
(2) Le norme relative alla tenuta degli albi, al potere disciplinare ed ai consigli professionali contenute nel presente regolamento devono ritenersi vigenti solo in quanto compatibili con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Conseguentemente, il presente provvedimento va strettamente coordinato con il citato D.Lgs.Lgt.
(3) Recante norme di attuazione della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.
(4) Ora Camere di commercio, industria ed agricoltura: vedi art. 2, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.
(5) Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.
(6) Recante norme per il coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
(7) Vedi nota 2 all'epigrafe.
(8) Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.