Art. 5
Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se il ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio del Consiglio del Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti del procedimento rimangono depositati il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del Collegio al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio del Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.